Iniziamo questo articolo analizzando un post di Vatican News che discute delle recenti disposizioni della Chiesa Cattolica riguardanti la conservazione delle ceneri dei defunti.
Il testo esamina specificatamente due questioni poste dal cardinale Zuppi, legate alla cremazione e alla custodia delle ceneri. Esploreremo come la Dottrina della Fede abbia risposto a queste domande, toccando temi come la creazione di un cinerario comune e la possibilità di conservare una parte delle ceneri in un luogo significativo per il defunto. Inoltre, discuteremo le implicazioni teologiche e pastorali di queste pratiche, fornendo un’analisi approfondita delle risposte fornite dal Dicastero per la Dottrina della Fede e del loro contesto.
Il cardinale Zuppi ha sollevato due questioni importanti in risposta alla crescente tendenza verso la cremazione.
La prima riguarda la possibilità di creare un luogo sacro e permanente, simile a un ossario, dove le ceneri dei defunti battezzati possano essere conservate insieme. Questo luogo avrebbe il compito di raccogliere le ceneri in modo misto, mantenendo però i dati anagrafici di ogni defunto per non perdere la loro memoria nominale.
La seconda questione sollevata dal cardinale riguarda la possibilità per le famiglie di conservare una “minima parte” delle ceneri in un luogo significativo per la storia personale del defunto.
Il Dicastero per la Dottrina della Fede, con un documento firmato dal cardinale prefetto Victor Fernandez e approvato dal Papa, ha risposto affermativamente a entrambe le domande.
Viene evidenziato che, secondo l‘Istruzione Ad resurgendum cum Christo del 2016, le ceneri devono essere custodite in un luogo sacro, come un cimitero, o in un’area dedicata autorizzata dall’autorità ecclesiastica. Queste disposizioni mirano a ridurre il rischio che i defunti siano dimenticati o manchino di rispetto, evitando allo stesso tempo pratiche inappropriati o superstiziose.
Interessante è l’aspetto teologico sottolineato dal Dicastero: la fede cattolica afferma che la risurrezione avverrà con la stessa identità corporea, ma non necessariamente con le stesse particelle di materia. Questo concetto aiuta a comprendere perché in molti cinerari le ceneri vengano conservate insieme, senza separarle. La Chiesa, riconoscendo che le ceneri provengono dai resti materiali che hanno fatto parte della vita del defunto, attribuisce loro un grande rispetto e devozione, analogamente alle reliquie dei Santi.
Rispondendo a Zuppi, il Dicastero conferma quindi la possibilità di predisporre un luogo sacro per l’accumulo e la conservazione delle ceneri, mantenendo i dati anagrafici per preservare la memoria individuale. Inoltre, afferma che l’autorità ecclesiastica può valutare le richieste delle famiglie di conservare una piccola parte delle ceneri in un luogo significativo, purché si evitino equivoci di natura panteista, naturalista o nichilista.
Il Dicastero ha anche chiarito che il loro intervento e valutazione hanno un significato sia canonico sia pastorale, aiutando le famiglie a fare scelte rispettose e consapevoli. Questa risposta considera anche le diverse legislazioni nazionali che potrebbero non consentire la divisione delle ceneri. La posizione della Chiesa, pertanto, si focalizza più sull’aspetto teologico che su quello civile.
In conclusione, queste nuove disposizioni della Chiesa Cattolica riflettono un adattamento ai cambiamenti nelle pratiche funerarie e un tentativo di bilanciare rispetto e devozione per i defunti con le esigenze e i desideri delle famiglie in lutto.
Cosa dice la legislazione italiana in merito alla conservazione delle ceneri?
La Legge 30 marzo 2001, n. 130 in Italia disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri dei defunti.
Questa legge stabilisce chiaramente che la pratica della cremazione e la gestione delle ceneri devono rispettare la volontà del defunto.
L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Per ottenerla, è necessario un certificato medico che escluda il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta, il nulla osta dell’autorità giudiziaria.
La volontà del defunto può essere espressa in vari modi:
- tramite disposizione testamentaria,
- iscrizione a associazioni che promuovono la cremazione,
- decisione del coniuge o dei parenti più prossimi in assenza di altre indicazioni.
Riguardo alla dispersione delle ceneri, questa è consentita solo in aree appositamente destinate, come all’interno dei cimiteri, in natura, o in aree private con il consenso dei proprietari. La legge vieta la dispersione delle ceneri nei centri abitati. Le modalità di dispersione possono variare, ma devono sempre essere eseguite rispettando la volontà del defunto.
Le ceneri possono essere conservate in modi diversi, ma è obbligatorio che l’urna cineraria sia sigillata e che sia possibile identificare i dati anagrafici del defunto. Le opzioni includono la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari. La legge stabilisce inoltre norme tecniche specifiche per la realizzazione dei crematori e per i materiali usati nelle bare per la cremazione.